L’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 riguarda la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti privati controllati. Nello specifico, questo comma stabilisce che la Qualità delle informazioni diffuse deve essere garantita, ma che l’esigenza di tale qualità non può giustificare ritardi nella pubblicazione dei dati obbligatori. La pubblicazione di tali dati è prioritaria e non può essere omessa o ritardata.
La Società non svolge attività di vigilanza sugli Enti di diritto privato.