L’art. 31 del D.Lgs. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi ai controlli sulla loro organizzazione e attività, inclusi gli atti degli organismi di valutazione e i rilievi della Corte dei conti. Le amministrazioni devono rendere disponibili le relazioni degli organi di revisione e, nell’anonimato, i dati personali eventualmente presenti.
Nessun rilievo presente della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività della Società e dei loro uffici.